
Copertura obbligatoria per libero-professionisti e polizza colpa grave per dipendenti. Tutela completa per tutti i medici che esercitano la professione in regime libero o all'interno di strutture sanitarie.
L'assicurazione di responsabilità civile professionale è obbligatoria per tutti i medici che esercitano la professione, come stabilito dalla Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017) e dal Decreto Balduzzi.
La Legge Gelli-Bianco del 2017 ha reso obbligatoria la polizza RC per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, sia dipendenti che liberi professionisti, con l'obiettivo di tutelare i pazienti e garantire il risarcimento dei danni.
La polizza protegge il patrimonio personale del medico in caso di richieste di risarcimento per errori professionali, negligenza o malpractice, coprendo sia le spese legali che gli eventuali risarcimenti dovuti.
L'esercizio della professione medica senza adeguata copertura assicurativa comporta sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine dei Medici e responsabilità personale illimitata in caso di danni ai pazienti.
Sì.
L'art. 10, comma 2 della Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) conferma l'obbligo di assicurazione per tutti i medici che esercitano in regime libero-professionale, sia fuori che dentro una struttura sanitaria. Questo obbligo si somma a quello già previsto dall'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 per le professioni regolamentate.
In più, l'art. 10, comma 3 della stessa legge stabilisce che anche il medico dipendente di struttura sanitaria pubblica o privata deve avere a proprio carico una polizza per colpa grave, perché la struttura (o la sua assicurazione) può esercitare rivalsa o surroga nei confronti del professionista in caso di danno.
Libero-professionista
Obbligo di RC professionale
Dipendente o convenzionato
Obbligo di polizza per colpa grave
Nota: Se il medico lavora solo come dipendente, va usata la specifica polizza RC Colpa Grave Medici.
Copertura per errori nella diagnosi, prescrizione di terapie inadeguate, errori nella somministrazione di farmaci e nell'interpretazione di esami clinici che causino danni al paziente.
Protezione per complicanze post-operatorie, errori durante interventi chirurgici, danni da anestesia e problematiche legate a procedure invasive e diagnostiche.
Copertura per errori nella compilazione di cartelle cliniche, certificati medici, referti e documentazione sanitaria che possano causare pregiudizio al paziente o a terzi.
Protezione per l'attività svolta in regime di libera professione, sia intramoenia che extramoenia, incluse visite private, consulenze e prestazioni ambulatoriali.
La Legge Gelli-Bianco non stabilisce massimali minimi obbligatori, ma è fondamentale avere coperture adeguate in base alla specializzazione e al rischio professionale:
€ 1.000.000 - € 3.000.000
Consigliato per medici di base, pediatri, dermatologi e specialità a basso rischio
€ 3.000.000 - € 5.000.000
Consigliato per ortopedici, cardiologi, radiologi e altre specialità chirurgiche
€ 5.000.000+
Indispensabile per ginecologi, ostetrici, neurochirurghi, anestesisti e chirurghi vascolari
Nota Importante: I massimali devono essere valutati in base alla specializzazione, al volume di pazienti, alla complessità delle prestazioni e all'esposizione al rischio. Una copertura inadeguata può lasciare scoperto il patrimonio personale del medico.
Basso Rischio
€ 500-1.500
all'anno
Medio Rischio
€ 1.500-4.000
all'anno
Alto Rischio
€ 4.000-15.000+
all'anno
Scegli massimali proporzionati alla tua specializzazione e al livello di rischio. Non sottovalutare l'importanza di una copertura adeguata: i risarcimenti in ambito medico possono essere molto elevati.
La data di retroattività determina da quando la polizza copre gli errori commessi in passato. È fondamentale avere una retroattività illimitata o almeno che copra tutto il periodo di attività professionale precedente.
Leggi attentamente le esclusioni della polizza. Alcune attività particolari (medicina estetica, alcune procedure chirurgiche specifiche) potrebbero richiedere estensioni dedicate.
Verifica che la polizza preveda una garanzia postuma (solitamente 10 anni) che copra le richieste di risarcimento presentate dopo la cessazione della polizza per errori commessi durante la sua validità.
Il mercato delle assicurazioni mediche è molto variabile. Confronta almeno 3-4 preventivi per trovare la migliore combinazione di copertura e prezzo, considerando anche la solidità della compagnia.
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Come determinare il massimale adeguato in base all'attività, rischi e fatturato.
No. Anche se lavori in una struttura con copertura assicurativa, è fondamentale avere una polizza personale. La polizza della struttura non copre sempre integralmente tutti i danni e potrebbe avere massimali insufficienti. Inoltre, la struttura potrebbe rivalersi sul medico in caso di colpa grave.
La polizza Claims Made copre le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando si è verificato l'evento dannoso (purché successivo alla data di retroattività). È il tipo di polizza più comune in ambito medico.
Dipende dalla polizza. Molte polizze per medici ospedalieri non coprono automaticamente l'attività intramoenia (libera professione all'interno della struttura pubblica). È necessario verificare e richiedere un'estensione specifica se svolgi questa attività.
Devi denunciare il sinistro alla compagnia il prima possibile e comunque entro i termini previsti dal contratto (generalmente 3-5 giorni dalla conoscenza dell'evento). Ritardi ingiustificati potrebbero compromettere la copertura assicurativa.
Sì, ma è fondamentale che la nuova polizza abbia una data di retroattività che copra tutto il periodo precedente. In alternativa, è possibile acquistare un'estensione postuma della vecchia polizza per evitare buchi di copertura.
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