
Copertura obbligatoria per personal trainer e professionisti sanitari. Tutela completa da errori professionali e danni a terzi con modalità All Risks.
Sì, per i personal trainer e per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e paramediche che operano come liberi professionisti, la stipula di una polizza di responsabilità civile professionale è obbligatoria.
L'obbligo è previsto dall'articolo 10, comma 2 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (nota come Legge Gelli-Bianco), che impone la copertura assicurativa per eventuali danni causati a terzi nello svolgimento dell'attività.
Il comma 3 della stessa norma stabilisce inoltre che i dipendenti di strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, devono dotarsi di una polizza RC per colpa grave. Questa garanzia interviene nel caso in cui l'ente o la compagnia della struttura esercitino rivalsa o surroga nei confronti del professionista.
La polizza opera in modalità "All Risks", cioè copre tutte le richieste di risarcimento rivolte al professionista, salvo le esclusioni esplicite previste dal contratto.
Le condizioni di polizza possono variare tra compagnie: è sempre opportuno consultare il fascicolo informativo completo.
La polizza può essere integrata con ulteriori coperture facoltative, tra cui:
Per i personal trainer che operano come dipendenti di strutture sanitarie o sportive, la copertura per colpa grave comprende:
Non rientrano normalmente in copertura:
Come previsto dall'articolo 5 del Decreto 232/2023, la polizza opera in modalità "claims made": copre le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante il periodo di validità, se riferite a errori commessi nello stesso periodo o nei 10 anni precedenti (retroattività minima obbligatoria ex art. 11, Legge 24/2017).
Chi esercita da meno di 10 anni può limitare la retroattività alla data di iscrizione all'albo o inizio attività.
La Deeming Clause consente di segnalare eventi potenzialmente dannosi prima della scadenza, mantenendo la copertura anche se la richiesta di risarcimento arriverà in seguito.
In caso di cessazione definitiva dell'attività, la legge impone una garanzia postuma decennale, acquistabile nell'ultimo contratto o separatamente, anche da parte degli eredi.
L'articolo 4 del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232 stabilisce i massimali minimi obbligatori e richiede l'adeguamento di tutte le polizze entro il 16 marzo 2026.
Esempio:
Un personal trainer che lavora come libero professionista e dipendente con RAL di € 50.000 può scegliere un massimale di € 1.000.000 per sinistro e € 3.000.000 per anno, conforme ai limiti minimi previsti dai commi 2 e 3 del decreto.
Data la natura fisica e potenzialmente rischiosa dell'attività, è consigliabile una polizza infortuni dedicata, che copra:
La copertura è valida per tutte le attività professionali dichiarate e protegge il patrimonio personale del trainer da conseguenze economiche gravi.
Ogni personal trainer ha esigenze diverse. Confronta le offerte delle migliori compagnie e trova la copertura su misura per te.