
Polizza obbligatoria per chi esercita come libero professionista e per dipendenti in caso di colpa grave. Tutela il tuo patrimonio con la copertura giusta.
Secondo l'art. 10, comma 2 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, meglio nota come Legge Gelli-Bianco, gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono l'attività professionale in qualità di liberi professionisti hanno l'obbligo di sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile professionale a tutela di eventuali danni causati a terzi.
Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che i dipendenti di strutture sanitarie o sociosanitarie, sia pubbliche che private, devono munirsi di una polizza RC per la colpa grave. Questa garantisce la tutela necessaria nel caso in cui l'ospedale o l'impresa di assicurazione esercitino il diritto di rivalsa o di surroga nei confronti del professionista sanitario per danni derivanti dall'attività professionale svolta, ai sensi degli articoli 9 e 12, comma 3 della Legge 24/2017.
Nota: la presente polizza assicura la responsabilità civile per l'attività svolta in regime libero-professionale e, se previsto, anche per l'attività di dipendente, limitatamente ai casi di colpa grave. Per i professionisti che esercitano esclusivamente in qualità di dipendenti, si rinvia alla specifica Assicurazione RC Colpa Grave Personale Sanitario.
La polizza è di tipo "All Risks", il che significa che copre tutte le richieste di risarcimento rivolte all'assicurato, purchè non escluse esplicitamente nel testo di polizza. A titolo esemplificativo, di seguito sono elencati alcune delle garanzie generalmente coperte da un'assicurazione per Infermiere:
L'elenco potrebbe non riportare tutte le garanzie previste dalle diverse compagnie, per cui consigliamo di leggere attentamente i dettagli della polizza durante la registrazione del preventivo.
La polizza può includere ulteriori garanzie, come:
Per le mansioni in qualità di dipendente di una Struttura Sanitaria pubblica o privata, sono solitamente incluse nella copertura:
Solitamente non rientrano in copertura:
In conformità con l'articolo 5 del Decreto 232/2023, la polizza opera in modalità "claims made", pertanto copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e all'assicuratore durante il periodo di validità del contratto. Tuttavia, è necessario che l'errore che ha generato il sinistro sia stato commesso nel medesimo periodo o nei dieci anni precedenti (retroattività), come specificato nell'Articolo 11 della Legge 24/2017.
Per i professionisti in attività da meno di 10 anni, è possibile considerare un periodo di retroattività più breve, corrispondente alla data di iscrizione all'albo. Inoltre, attivando la clausola Deeming Clause, è possibile estendere la copertura a errori dichiarati spontaneamente dall'assicurato durante il periodo di validità del contratto, anche se la richiesta di risarcimento si presenta dopo la scadenza, in qualsiasi momento.
Nel caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, indipendentemente dalla causa, è necessario prevedere un periodo di copertura postuma (ultrattività) per le richieste di risarcimento che potrebbero essere avanzate nei dieci anni successivi e riferite a eventi accaduti durante il periodo di validità della polizza, incluso il periodo di retroattività. La garanzia Ultrattività (o Postuma) può essere acquistata nell'ultimo contratto o in un secondo momento, sia dall'assicurato che dagli eredi, purché entro un certo limite dalla scadenza dell'ultima annualità di polizza attiva.
L'articolo 4 del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232 definisce le disposizioni operative della polizza per gli esercenti le professioni sanitarie e ne stabilisce i requisiti minimi per l'effettiva operatività. I contratti di assicurazione dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro il 16 marzo 2026, come previsto dall'articolo 18 del decreto.
Il comma 2 stabilisce i massimali minimi previsti per chi esercita la professione al di fuori di una struttura sanitaria o all'interno della stessa in regime libero-professionale:
Massimale per sinistro
€ 1.000.000
Massimale per anno
Non inferiore al triplo del massimale per sinistro
Il comma 3, infatti, fa riferimento all'art. 9, comma 5 e 6 della Legge Gelli-Bianco, secondo cui l'importo della condanna/rivalsa/surrogazione, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione annuale lorda.
Massimale per sinistro
Non inferiore al triplo della RAL
Massimale per anno
Non inferiore al triplo del massimale per sinistro
Durante la richiesta di un preventivo, è fondamentale specificare un massimale che rispetti i requisiti minimi del decreto sopracitato. Ad esempio, supponiamo il caso di un Infermiere che opera sia come libero professionista che come dipendente di una struttura pubblica (con un reddito annuo lordo di 50.000€). In tal contesto, il massimale potrebbe essere fissato a € 1.000.000 per sinistro e € 3.000.000 per anno, poiché:
Per effettuare un confronto delle tariffe su Assicurazione RCProfessionale.it è sufficiente inserire il massimale per sinistro.
Al momento della sottoscrizione del contratto, è importante fornire informazioni precise e veritiere in relazione al rischio assicurato.
Durante il periodo di copertura assicurativa, il professionista è tenuto a comunicare prontamente ogni cambiamento che possa influire sull'aumento del rischio assicurato.
In ottemperanza all'art. 5 comma 3 del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232, in caso di sinistro, l'assicurato ha l'obbligo di notificarlo all'assicuratore entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, è responsabilità dell'assicurato informare tempestivamente la compagnia assicurativa riguardo a eventuali altre polizze in corso, segnalando il sinistro a tutti gli altri assicuratori coinvolti.
Considerando la natura delicata e rischiosa del lavoro svolto dagli operatori sanitari, è consigliabile prendere in considerazione la polizza Infortuni per tutelare il proprio patrimonio in caso di eventi accidentali.
Questa polizza copre lesioni fisiche oggettivamente verificabili che possono causare morte, invalidità permanente o inabilità temporanea. L'assicurazione è valida per gli infortuni subiti durante le attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, inclusi i contagi da HIV, Epatite B e C, nonché per attività di natura non professionale.
Confronta gratuitamente le offerte e risparmia sulla tua polizza professionale. Tutela il tuo patrimonio con la copertura giusta.