Assicurazione RC Professionale
Consulente del Lavoro
Assicurazione Obbligatoria dal 13 Agosto 2013

Assicurazione RC Professionale Consulenti del Lavoro

Assicurazione obbligatoria per l'iscrizione all'Albo. Proteggi la tua attività professionale da errori e omissioni nella consulenza del lavoro.

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L'Obbligo di Legge

L'obbligo deriva dal D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 ed è operativo dal 13 agosto 2013: chi svolge l'attività senza una polizza idonea è passibile di illecito disciplinare.

Attenzione: L'esercizio della professione senza adeguata copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare con conseguenze per l'iscrizione all'Albo.

Soggetti Assicurati

La polizza RC consulenti del lavoro copre il professionista:

  • quando opera come libero professionista singolo
  • quando svolge l'attività per conto di uno studio associato o di una struttura organizzata
  • quando è partner, associato, socio o collaboratore di uno studio di consulenza del lavoro

In sostanza, la copertura segue il professionista nell'attività svolta in nome e per conto della struttura con cui collabora.

Cosa Copre la RC Professionale Consulenti del Lavoro

La polizza tutela il consulente del lavoro dalle richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità dell'assicurazione e derivanti da errori, omissioni o negligenze commesse nell'esercizio dell'attività professionale.

Oltre al danno richiesto dal cliente, la polizza può rimborsare:

  • spese legali e peritali sostenute per la difesa
  • spese derivanti da provvedimenti giudiziali collegati al sinistro

Esempi di inadempimenti tipici

Le richieste di risarcimento possono nascere, ad esempio, da:

  • mancata o incompleta indicazione di clausole nei rapporti di lavoro
  • mancato rispetto di adempimenti formali (scadenze, invii, comunicazioni obbligatorie)
  • errata individuazione del CCNL o del contratto di lavoro da applicare
  • errato calcolo dei contributi o delle somme dovute agli enti previdenziali

Forma "Claims Made" e Richieste Risarcitorie Ammesse

La RC consulenti del lavoro è prestata in forma claims made: sono coperte solo le richieste di risarcimento:

  • 1
    presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza
  • 2
    che derivano da fatti commessi durante la vigenza della polizza o entro il periodo di retroattività indicato
  • 3
    non note all'assicurato al momento della stipula

Non sono quindi coperte le richieste arrivate dopo la scadenza della polizza se non è prevista garanzia postuma.

Retroattività della RC Consulenti del Lavoro

La polizza può prevedere retroattività illimitata, a condizione che:

  • non vi siano sinistri o circostanze note negli ultimi 5 anni
  • la copertura sia stata mantenuta in continuità

Questo permette di coprire errori commessi anche molti anni prima, se la richiesta arriva dopo la stipula.

Esempi pratici

Nuova polizza con retroattività inclusa

Se il consulente stipula la polizza il 22/02/2020 con retroattività e non ha sinistri noti, saranno coperte anche le richieste relative ad errori commessi prima di quella data.

Rinnovo di polizza già attiva da anni

Se il professionista rinnova una polizza in continuità e riceve una richiesta per un fatto di 13 anni prima, la compagnia può accoglierla perché rientra nel periodo coperto sin dal primo contratto.

Pensionamento o cessazione attività

Se alla scadenza il consulente va in pensione e successivamente riceve una richiesta per un errore commesso nel 2018, la richiesta può essere accolta se è prevista validità postuma.

La postuma è riconosciuta anche in caso di morte o pensionamento, purché comunicati entro i termini (di solito entro 15 giorni dalla scadenza). È escluso invece il caso di licenziamento.

Estensioni della Polizza

La RC Professionale per consulenti del lavoro può essere ampliata con garanzie opzionali, utili quando il professionista svolge anche attività contabili o societarie.

Tra le estensioni più richieste:

  • attività di Sindaco e Revisore dei conti
  • attività di Amministratore ai sensi degli artt. 2380-2395 c.c. e norme collegate
  • visto di conformità
  • pacchetto unico Sindaco + Revisore + Amministratore, purché tali attività non rappresentino oltre il 50% del fatturato

Se queste attività accessorie sono prevalenti, è consigliabile valutare una polizza dedicata o una maggiorazione di massimale.

Principali Esclusioni

Non sono coperte dalla polizza le richieste di risarcimento derivanti da:

  • atti illeciti commessi prima della decorrenza e già noti all'assicurato
  • attività svolte da soggetti non iscritti all'Albo o non abilitati
  • frode o dolo del professionista
  • mancato rispetto di obblighi contrattuali volontariamente assunti oltre la normale responsabilità professionale
  • richieste collegate a obbligazioni fiscali, insolvenza o fallimento
  • danni materiali o corporali
  • diffamazione e ingiuria (se non espressamente estese)
  • richieste presentate da soggetti che abbiano partecipazione diretta o indiretta nel soggetto assicurato
  • danni consequenziali (cioè perdite successive al danno principale non coperte dal contratto)

Per conoscere nel dettaglio tutte le esclusioni è sempre necessario consultare le condizioni di polizza della compagnia.

Massimali e Franchigie

Massimale Minimo

€ 250.000

Possibilità di scegliere massimali superiori in base al fatturato e al rischio.

Franchigie Indicative

Attività ordinaria:

  • € 500 per fatturati < € 100.000
  • da € 1.000 in su per fatturati > € 100.000

Attività di Sindaco:

  • € 2.000 per fatturati < € 100.000
  • € 5.000 per fatturati > € 100.000

Le franchigie possono variare in base alla compagnia e alle estensioni scelte.

Limiti Territoriali

La copertura è valida per le attività professionali svolte in:

  • Unione Europea
  • Città del Vaticano
  • Repubblica di San Marino

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