
Assicurazione obbligatoria per l'iscrizione all'Albo. Proteggi la tua attività professionale da errori e omissioni nella consulenza del lavoro.
L'obbligo deriva dal D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 ed è operativo dal 13 agosto 2013: chi svolge l'attività senza una polizza idonea è passibile di illecito disciplinare.
Attenzione: L'esercizio della professione senza adeguata copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare con conseguenze per l'iscrizione all'Albo.
La polizza RC consulenti del lavoro copre il professionista:
In sostanza, la copertura segue il professionista nell'attività svolta in nome e per conto della struttura con cui collabora.
La polizza tutela il consulente del lavoro dalle richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità dell'assicurazione e derivanti da errori, omissioni o negligenze commesse nell'esercizio dell'attività professionale.
Oltre al danno richiesto dal cliente, la polizza può rimborsare:
Le richieste di risarcimento possono nascere, ad esempio, da:
La RC consulenti del lavoro è prestata in forma claims made: sono coperte solo le richieste di risarcimento:
Non sono quindi coperte le richieste arrivate dopo la scadenza della polizza se non è prevista garanzia postuma.
La polizza può prevedere retroattività illimitata, a condizione che:
Questo permette di coprire errori commessi anche molti anni prima, se la richiesta arriva dopo la stipula.
Se il consulente stipula la polizza il 22/02/2020 con retroattività e non ha sinistri noti, saranno coperte anche le richieste relative ad errori commessi prima di quella data.
Se il professionista rinnova una polizza in continuità e riceve una richiesta per un fatto di 13 anni prima, la compagnia può accoglierla perché rientra nel periodo coperto sin dal primo contratto.
Se alla scadenza il consulente va in pensione e successivamente riceve una richiesta per un errore commesso nel 2018, la richiesta può essere accolta se è prevista validità postuma.
La postuma è riconosciuta anche in caso di morte o pensionamento, purché comunicati entro i termini (di solito entro 15 giorni dalla scadenza). È escluso invece il caso di licenziamento.
La RC Professionale per consulenti del lavoro può essere ampliata con garanzie opzionali, utili quando il professionista svolge anche attività contabili o societarie.
Tra le estensioni più richieste:
Se queste attività accessorie sono prevalenti, è consigliabile valutare una polizza dedicata o una maggiorazione di massimale.
Non sono coperte dalla polizza le richieste di risarcimento derivanti da:
Per conoscere nel dettaglio tutte le esclusioni è sempre necessario consultare le condizioni di polizza della compagnia.
€ 250.000
Possibilità di scegliere massimali superiori in base al fatturato e al rischio.
Attività ordinaria:
Attività di Sindaco:
Le franchigie possono variare in base alla compagnia e alle estensioni scelte.
La copertura è valida per le attività professionali svolte in:
Confronta gratuitamente le offerte delle migliori compagnie e risparmia fino al 30% sul premio annuo. Proteggi la tua professione con una copertura completa e conforme alla normativa.